l T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 27 aprile 2026, n. 336 ribadisce che se un’impresa facente parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) perde i requisiti di partecipazione, la sostituzione o la riorganizzazione del raggruppamento è consentita sia nella fase di esecuzione che durante la gara. La stazione appaltante non può escludere automaticamente l’Ati, ma deve consultarla e assegnarle un termine congruo per riorganizzarsi. Tale modifica non è considerata elusiva se le altre imprese del gruppo possiedono le competenze necessarie a garantire la corretta esecuzione dell’appalto.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
gara
La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese
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