a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

Modifiche al corrispettivo di servizi di comunicazioni elettroniche

Il TAR Lazio, con sent. del 9.12.2024, n 22203 si è pronunciato sul tema dello ius variandi in relazione al corrispettivo di servizi di comunicazioni elettroniche, sostenendo che le modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettroniche al consumatore possono essere assoggettate allo ius variandi solo se:
a) si tratti di variazione di condizioni già contemplate nel contratto (la modifica dunque deve incidere su clausole già esistenti);
b) non determinino una novazione del preesistente rapporto obbligatorio;
c) siano sorrette da giustificato motivo.
A ben vedere, rileva il giudice, lo ius variandi deve essere esercitato con modalità esecutive conformi alle regole di correttezza e se le modifiche riguardano il prezzo totale dei beni o servizi o le modalità di calcolo del prezzo comprensivo non devono essere disposte nei primi 12 o 24 mesi (a seconda del tipo di offerta commerciale) dalla stipula.

Condividi questo articolo

Articoli correlati

22 Aprile 2026

Natura endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione

Il Consiglio di Stato, sezione V, 4 febbraio 2026, n. 917 ribadisce come la proposta di aggiudicazione ha natura di atto endoprocedimentale, inidoneo a produrre la definitiva lesione dell’interesse dell’operatore economico che non è risultata [...]

15 Aprile 2026

Pergotenda e chiusura a vetri: quando scatta l’abuso edilizio

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 1526 del 25 febbraio 2026), chiudere con vetrate una pergotenda già circondata da tre mura preesistenti configura un abuso edilizio che richiede il titolo abilitativo. La trasformazione della [...]

Quesiti pratici

Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.

Torna in alto