Una recente sentenza della Corte di Appello di Firenze (Corte. App. Firenze, 29 aprile 2025 n. 536/2024) richiama i datori di lavoro, anche quelli pubblici (seppure la controversia avesse ad oggetto in quel caso un lavoratore privato), a prestare particolare attenzione alla formulazione delle contestazioni disciplinari e, in particolare, a contestualizzare anche sul piano temporale e a circostanziare i fatti specificatamente contestati. Si afferma, difatti, che “La Corte ritiene certamente generica la contestazione disciplinare sub B), ove niente è precisato su quantità, date o periodo, circostanze delle appropriazioni di caramelle e cioccolatini….. In tema di specificità della contestazione disciplinare la giurisprudenza di legittimità afferma, “La previa contestazione dell’addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione” (Cass. sez. L. sent. n. 9590/2018)”. E, altra successiva sentenza della medesima Sezione (cfr. Corte App. Firenze, Sez. Lav., 14 agosto 2025 n. 435), chiarisce come “La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il carattere specifico dell’addebito rispetto alla condotta deve essere valutato nella prospettiva del diritto di difesa del lavoratore incolpato, il quale quindi deve essere messo in grado di capire di cosa è accusato per potersi scagionare in modo compiuto. Poiché serve per indicare il fatto contestato al fine di consentire la relativa difesa, e non per dimostrare la verità dello stesso fatto, la contestazione non include necessariamente anche le relative prove (da ultimo, Cass n. 3820/2022). Di conseguenza insieme alla lettera, non era necessario fornire testo o contenuto delle migliaia di file. Era piuttosto la lavoratrice che – nel corso della procedura disciplinare, come nel presente giudizio – avrebbe potuto attivarsi per esaminare i medesimi documenti” .
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Specificità della contestazione disciplinare
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