La Corte di Appello di Firenze, con una interessante sentenza del 7 gennaio 2025 n. 711, si interroga sulla eventuale conoscibilità o meno di un trasferimento che il lavoratore non abbia impugnato nei termini decadenziale dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010. E ciò quando la sua illegittimità sia dedotta al fine di supportare il carattere ritorsivo e nullo di un successivo licenziamento ovvero, comunque, allorché l’illegittimità del trasferimento costituisca una sequenza di una più complessiva serie di atti di cui si affermi la contrarietà alla legge e la loro intima connessione ad un fine illecito. Si afferma, in modo assolutamente condivisibile che “’E’ vero che la lavoratrice non aveva impugnato in via diretta il trasferimento, azione che pacificamente sarebbe stata preclusa dalla decadenza. Ma tale impugnazione non era comunque necessaria per decidere il nucleo della questione controversa, ovvero se la complessiva condotta datoriale era legittima, o nulla per ritorsione. Prima di tutto, non è vero che la decadenza rispetto all’impugnazione del trasferimento precluda anche in via incidentale di accertare la medesima vicenda a qualsiasi altro fine. Al contrario, la decadenza impedisce solo l’azione diretta contro un trasferimento al fine di ottenerne il relativo annullamento. Ma non è opponibile nei confronti di azioni diverse che, includendo il trasferimento in una fattispecie più ampia (come quella oggetto del presente giudizio), chiedano di accertare la illegittimità dello stesso spostamento nell’ambito di un più ampio accertamento di illegittimità dell’intera condotta datoriale”. Viene invocato anche il precedente di Cass. n. 29007/2020 al fine di affermare che “con la sentenza citata, la Cassazione aveva ribadito che la nozione di atto in frode alla legge, pur prevista espressamente per i contratti, vale anche per gli atti unilaterali, quali il licenziamento, quando si tratta di negozi posti in essere non per realizzare la causa atipica o quella meritevole di tutela, bensì una causa illecita finalizzata a violare la legge”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
illecito, licenziamento, trasferimento
Trasferimento, decadenza dalla sua impugnazione e rilevanza ad altri fini della sua illegittimità
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