La sentenza di un Giudice del Lavoro viene notificata, a mezzo pec, ad un funzionario, che rappresenta in giudizio un’amministrazione pubblica (ex art. 417 bis c.p.c.) il 23.12.2024 che, oltre a precedere le festività natalizie, è anche un sabato. Orbene la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza del 25 agosto 2025 n. 95, è stata chiamata ad occuparsi di quale fosse l’esatto dies a quo da cui doveva partire il conteggio dei 30 giorni per l’appello, che parte appellante indicava nel successivo 27 dicembre. Richiamato l’art. 147 c.p.c. la Corte di Appello di Firenze conclude per la tardività dell’impugnazione atteso che “La norma quindi non esclude, e perciò consente, che le notifiche telematiche vengano eseguite anche nella giornata di sabato (sul punto espressamente Cass. 20509/2025), ferma la disciplina prevista dall’art. 155 quinto comma c.p.c., quando il sabato sia giorno di scadenza di un termine processuale (in tal caso prorogato, appunto ex art. 155 quinto comma c.p.c., al giorno lavorativo successivo; per l’applicabilità della disposizione anche alle notifiche telematiche cfr. Cass. 15952/2024). Quest’ultima evenienza è però del tutto diversa da quella di causa, in cui il sabato coincide, non con la data di scadenza, ma con l’inizio della decorrenza del termine. E neppure l’amministrazione assume che, in via generale, il sabato non possa rappresentare il dies a quo di un termine processuale. Del resto l’assunto contrario (per cui un termine può prendere a decorrere di sabato) si impone, in mancanza di qualsiasi norma eccettiva, di tenore analogo a quella che l’art. 155 quinto comma c.p.c. prevede per i casi in cui il termine scada di sabato”.
Pertanto la fase antecedente alla stipula del rapporto di lavoro risulta disciplinata, per previsione di legge speciale, dalle norme che regolano i concorsi pubblici (e dai principi conseguenti circa gli effetti dei vizi della procedura concorsuale pubblica) e ricomprende l’istituto della decadenza di cui ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. d) DPR. n. 3/1957, che ricorre quando l’impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, costituiti da diversi eterogeni fatti presupposti, connotati da gravità oggettiva, dal reato di falso, alle invalidità documentali insanabili (così la definizione di Corte Cost n. 329/2007).
