Il Tribunale di Lucca- Sezione Lavoro, con sentenza del 17 giugno 2025 n. 225, affronta il caso di una selezione, indetta da una società a controllo pubblico (e, quindi, soggetta al relativo TU), per il reclutamento del responsabile affari legali e societari.
Orbene, il Giudice afferma innanzitutto che l’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, che disciplina le forme di accesso agli impieghi in siffatte società, non impone l’obbligo di indire selezioni mutuate in modo fedele dai concorsi pubblici in senso stretto, attribuendo viceversa alle società ampia discrezionalità nella definizione delle modalità della selezione (come la valutazione dei curricula o colloqui), purché siano rispettati i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all’art. 35, comma 3, D. Lgs. n. 165 del 2001.
Risulta, quindi, legittima la procedura selettiva che si articola in un’unica giornata con svolgimento consequenziale di prova scritta e orale, nella quale:
a) la valutazione dei titoli è resa nota prima dell’inizio dell’unica sessione di prova e non necessariamente tra lo scritto e l’orale;
b) non sia garantito l’anonimato della prova scritta, stante l’immediatezza del successivo colloquio che ne rende di fatto impossibile l’applicazione.
Si tratta, infatti, secondo il Giudice del Lavoro di Lucca, di modalità che rientrano nell’autonomia imprenditoriale della società partecipata.
In pratica, per le società a controllo pubblico non è necessario replicare lo schema del concorso tradizionale (anonimato, prove separate), purché la selezione resti seriamente pubblica, trasparente e imparziale.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
gara, selezione
Società a controllo pubblico, accesso all’impiego e disciplina sui concorsi pubblici
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