Una recentissima e interessante sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Firenze (n. 719 del 20 dicembre 2025) interviene sul diritto ad ottenere il trasferimento da parte del lavoratore che assiste un familiare in situazione di handicap grave e che sia, quindi, titolare dei benefici della legge n. 104 del 1992.
La Corte di Appello rafforza in modo molto rilevante le tutele del lavoratore che assiste un familiare con handicap grave (caregiver) ai sensi dell’art. 33 L. 104/1992. Il trasferimento verso una sede più vicina al familiare disabile diviene un accomodamento ragionevole, e il diniego opposto dal datore diventa l’eccezione da giustificare, non la regola.
Infatti, nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte di Appello, dopo aver diffusamente richiamato l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, ha concluso che:
• “può affermarsi l’esistenza di un obbligo del datore di lavoro di adattare la propria organizzazione, nei limiti di uno sforzo non eccessivo o sproporzionato, al fine di consentire non solo al lavoratore disabile, ma anche a chi lo assiste, di svolgere la propria prestazione lavorativa in condizione di effettiva parità con gli altri lavoratori non portatori del fattore protetto”.
• “Viene quindi in gioco anche un principio di non discriminazione, essendo evidente che per il lavoratore care giver la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in condizioni di parità dipende dalla possibilità concreta di assistere il proprio familiare disabile, senza essere posto di fronte all’alternativa tra rinunciare al rapporto di lavoro (svolto con modalità incompatibili con l’assistenza) o all’assistenza al proprio familiare (inconciliabile con le condizioni di tempo e di luogo della prestazione lavorativa)”.
• “Ne deriva che, con specifico riguardo all’art.33 comma 5 della L. 104/1992 che disciplina una condizione decisiva per la compatibilità effettiva tra lavoro e assistenza (quella del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa), l’inciso “ove possibile” deve leggersi, anche in via di interpretazione conforme, come coincidente con la nozione di “onere sproporzionato” la cui prova spetta al datore di lavoro, come da giurisprudenza consolidata. ”.
Pertanto, nel caso di specie, il diritto al trasferimento ha trovato piena conferma. Il datore di lavoro non ha dimostrato che tale trasferimento fosse impedito “dall’esistenza di ostacoli effettivi e non superabili se non con oneri sproporzionati” sicché “deve essere data prevalenza alle esigenze del lavoratore di assistenza e cura” del familiare disabile tutte le volte “che le ragioni tecniche, organizzative **** e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte” (Cass.47/2024 sopra citata)”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, rapporto di lavoro, trasferimento
Accomodamenti ragionevoli, diritto al trasferimento del dipendente che assiste un familiare in situazione di handicap (ex art. 33 della legge n. 104 del 1992)
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