a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

dipendente, licenziamento, polizia, rapporto di lavoro

Sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), procedimento disciplinare, decadenze e riforma Cartabia.

Il Tribunale di Siena- Sezione Lavoro, con sentenza n. 45 del 14 aprile 2025, affronta alcuni nodi di rilievo dei rapporti fra procedimenti disciplinari e procedimenti penali nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato.
Invero era accaduto che, intervenuta una sentenza penale di patteggiamento poi divenuta definitiva, il procedimento disciplinare era stato riavviato (secondo le forme degli artt. 55, 55-bis e 55-ter D. Lgs. n. 165 del 2001) e il dipendente pubblico coinvolto in quel procedimento era stato licenziato.
Orbene, in modo convincente, il Giudice del Lavoro di Siena supera, innanzitutto, l’eccezione di tardività del procedimento, statuendo che, in tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego, la divulgazione di notizie a mezzo stampa, seppur di clamore mediatico, non integra il concetto di “piena conoscenza” dei fatti idonea a far decorrere il termine per la contestazione dell’addebito, il quale scatta invece dalla ricezione formale degli atti dell’autorità giudiziaria.
Viene, poi, in rilievo la nuova dimensione della sentenza di patteggiamento dopo la riforma Cartabia nell’ambito dei procedimenti disciplinari.
Si precisa, infatti, che, a seguito della c.d. “Riforma Cartabia” (D.Lgs. 150/2022), la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) non ha più efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari: non è più automaticamente equiparata a una condanna.
Tuttavia il recesso rimane comunque legittimo quando non si fondi esclusivamente su quella sentenza, ma l’amministrazione abbia condotto un’autonoma e ponderata valutazione dei fatti alla luce delle risultanze degli atti di indagine (ordinanze cautelari, richieste di rinvio a giudizio) regolarmente acquisiti nel corso dell’istruttoria disciplinare.
Nel caso concreto, il recesso è stato ritenuto legittimo perché integra la giusta causa di licenziamento la condotta del dirigente (Comandante della Polizia Municipale) che, abusando della propria posizione istituzionale, utilizzi personale di altre amministrazioni o acceda a banche dati riservate per fini esclusivamente privati.

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