a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

danno

Soccorso istruttorio e par condicio dei candidati

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 18.02.2025 n. 1310, confermando l’illegittimità, già scrutinata dal Giudice di primo grado, di una procedura di progressione in carriera cd. verticale (ex art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001), muove dal condivisibile presupposto che “nell’interpretazione del bando di concorso per l’accesso o la progressione nei ruoli della p.a., ben può farsi applicazione, venendo del pari in rilievo una procedura comparativa fra una pluralità di aspiranti, della giurisprudenza amministrativa elaborata con riferimento alla lex specialis delle procedure di evidenza pubblica per la stipula di contratti con la p.a”. Sicché, a fronte delle carenze riscontrate in capo alla domanda della candidata, poi risultata vincitrice, e delle chiare e vincolanti disposizioni del bando, in merito alle dichiarazioni tassative che avrebbero dovuto essere autocertificate dagli aspiranti alla progressione, non sarebbe stato possibile attingere le informazioni, relative al suo percorso professionale, “dallo stato matricolare della concorrente, in assenza di qualsivoglia dichiarazione sul punto ed in spregio ai criteri della par condicio, del legittimo affidamento e dell’autoresponsabilità che governano le procedure concorsuali”. Infatti “il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedurecomparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta leconseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione delladocumentazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n.11489) e pertanto anche nella mancata osservanza delle chiariprescrizioni della lex specialis, costituenti autovincolo perl’amministrazione, che non può disapplicarle, a danno di alcuni e avantaggio di altri, in violazione del principio della par condicio”.

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