a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

genere, selezione, ufficio

Concorsi universitari, valore del dm n. 344 del 2011, prova di resistenza e soccorso istruttorio

Il T.A.R. Umbria, Sez. I, 6 luglio 2026, n. 309 affronta temi di non poco rilievo nelle procedure di chiamata dei professori universitari.
Si statuisce, in primo luogo, che il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, adottato in attuazione dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, reca una disciplina tendenzialmente esaustiva e di carattere autoesecutivo dei criteri di valutazione dei candidati nelle procedure di chiamata dei professori universitari; ne consegue che non è indispensabile, ai fini della legittimità della procedura, che tali criteri vengano ulteriormente specificati da un regolamento di ateneo ovvero dalla commissione giudicatrice in sede di prima seduta, restando l’introduzione di criteri integrativi più selettivi rimessa a una facoltà solo eventuale dell’ateneo. Viene, poi, affrontato un tema che ricorre in non poco controversie del genere, quello della cosiddetta prova di resistenza. Orbene si stabilisce che nelle controversie relative a procedure di selezione pubblica, qualora vengano dedotti vizi radicali della procedura o di singole fasi di essa, la natura demolitoria della censura esclude la necessità della cosiddetta “prova di resistenza”, non potendosi escludere che una nuova e diversa valutazione, condotta ad esito libero, possa rivelarsi favorevole al ricorrente.Infine si ribadiscono principi consolidati in tema di soccorso istruttorio. Si precisa, infatti, che il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b-bis), della legge n. 241 del 1990 non può essere utilizzato dalla commissione giudicatrice per acquisire d’ufficio, in favore di un candidato, titoli o attività non dichiarati in sede di domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Tale operazione, risolvendosi nell’attribuzione di un vantaggio competitivo non goduto dagli altri concorrenti, si porrebbe in contrasto con il principio di autoresponsabilità del candidato e con la par condicio tra i partecipanti; il soccorso istruttorio resta invece ammissibile con riguardo alla mera precisazione o quantificazione di titoli già dichiarati.

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