La sentenza del 5 maggio 2025 n. 797 del TAR della Toscana, già oggetto di una precedente news, richiama l’attenzione degli operatori anche sul divieto della motivazione postuma. Infatti, pur ammettendo la legittimità della previsione di “meri criteri generali” di valutazione da parte della commissione esaminatrice, si afferma nondimeno che, nella specie, era comunque mancata una motivazione atta a rendere comprensibile la scelta effettuata dalla commissione, con riferimento alle macro-aree dei titoli e del curriculum e delle pubblicazioni che erano state oggetto di valutazione. E neppure tale carenza motivazionale poteva essere supplita a posteriori ovvero in corso di causa, stante l’“impossibilità di attribuire alla “memoria” successiva della Commissione un qualche valore di integrazione postuma della motivazione (operazione che incorrerebbe nel noto divieto di integrazione giudiziale della motivazione affermato da una giurisprudenza pienamente condivisa dalla Sezione: Cons. Stato sez. IV, 5 dicembre 2024, n. 9760; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 1805; T.A.R. Molise, 29 giugno 2024, n. 214), all’atto “integrativo” sopra richiamato non può che essere attribuito valore confessorio della fondatezza delle censure articolate da parte ricorrente e dell’eccessiva genericità della motivazione di una valutazione che è rimasta ad un livello tale di astrazione da non permettere effettivamente di individuare quali siano stati gli elementi determinanti ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico attribuito ai due candidati”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Sindacabilità dei giudizi delle commissioni esaminatrici e divieto di motivazione postuma
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