Il TAR Calabria- Sezione II, con sentenza del 7 aprile 2025 n. 644, mostra di aderire con convinzione all’orientamento giurisprudenziale che, per quel che concerne i titoli di studio, che debbono essere posseduti dai candidati a una progressione interna cd. verticale e disciplinata dall’art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001, ne valorizza l’indubbia peculiarità rispetto ai concorsi per l’accesso dall’esterno ai pubblici impieghi.
Si afferma, difatti, che “La necessità di “pertinenza” del titolo di laurea, se è corretta per lo sviluppo di una procedura concorsuale per l’assunzione dall’esterno, non può essere considerata rilevante ed obbligatoria nell’ambito di una selezione “interna”, la quale ha la sua intrinseca funzione di acquisire sì nuove professionalità, ma “sviluppando la carriera” di dipendenti che risultano già inseriti nell’Amministrazione e che hanno maturato peculiari competenze all’interno di essa. I soggetti a cui è rivolta (e circoscritta) la selezione sono dipendenti che già operano nel settore esplicando potestà amministrative, nell’ambito di una struttura operativa, che richiede, necessariamente, la conoscenza del sistema pubblicistico nonché della normativa di riferimento. La caratterizzazione risulta, dunque, del tutto particolare e non può essere assimila o parificata alla (diversa) procedura finalizzata (con bando pubblico esterno) all’assunzione di nuovi soggetti (TAR Sardegna, Sez. II, 2 dicembre 2020, n. 675)”. Insomma, nelle selezioni interne, il qualsiasi titolo di studio (sia pure della medesima tipologia richiesta per l’accesso dall’esterno) deve ritenersi equipollente.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
assunzione, selezione
Nelle progressioni verticali, tutte le lauree sono valide per l’accesso alla selezione
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