Con sentenza n. 2086/2023, il Consiglio di Statosi sofferma sul diritto all’indennizzo da parte dei soggetti “direttamente interessati” dalla revoca del provvedimento. Affinché un soggetto possa ritenersi legittimato all’indennizzo ex art. 21- quinquies, L. 241/1990, è necessario che sia titolare di una posizione giuridica qualificata ai sensi di quanto preteso dalla norma. Infatti, la disciplina della revoca si applica (solo) nel caso in cui il provvedimento revocato abbia effetti durevoli, che avevano attribuito al destinatario un bene della vita, venuto meno a causa del riesercizio del potere amministrativo. Al contrario, se l’atto revocato non rientra nei provvedimenti ad efficacia durevole, non trova applicazione il disposto dell’art. 21-quinquies, trattandosi semplicemente di un esercizio di potere, che pur pretendendo la sussistenza di ragioni di pubblico interesse, rientra nell’attività discrezionale dell’Amministrazione.
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