Il provvedimento adottato in autotutela dall’Amministrazione si caratterizza per il fatto che interviene su una precedente determinazione. Tuttavia, sussistono alcune ipotesi in cui ciò non si verifica. In particolare, in materia di SCIA per la quale, anche se sono spirati i termini per l’esercizio dei poteri inibitori, l’Amministrazione può “comunque” agire ai sensi dell’art. 21- nonies L. 241/1990, dunque in autotutela. Come afferma il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3896/2024, il provvedimento con cui si priva la SCIA degli effetti è qualificabile come un’autotutela sui generis che condivide con l’ipotesi dell’art. 21-nonies i presupposti e il procedimento, ma non il riesame di un precedente provvedimento. Anche scaduto il termine previsto dai commi 3 e 6-bis dell’art. 19 L. 241/1990, dunque, l’Amministrazione potrà intervenire e privare la SCIA degli effetti con un provvedimento emesso all’esito di una valutazione ponderata degli interessi in conflitto, sussistendo ragioni di pubblico interesse.
Articoli correlati
8 Aprile 2026
Le determinazioni con cui la commissione medica locale (CML) accerti l’insussistenza dei requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida, impartisca prescrizioni o adattamenti ovvero ne disponga la [...]
28 Marzo 2026
Il silenzio assenso sul permesso di costruire non si forma se la domanda è strutturalmente inconfigurabile, cioè se mancano gli elementi essenziali previsti dalla legge nazionale (art.20, comma1, d.P.R.n.380/2001). Bisogna dunque distinguere due scenari: • [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
