Il provvedimento adottato in autotutela dall’Amministrazione si caratterizza per il fatto che interviene su una precedente determinazione. Tuttavia, sussistono alcune ipotesi in cui ciò non si verifica. In particolare, in materia di SCIA per la quale, anche se sono spirati i termini per l’esercizio dei poteri inibitori, l’Amministrazione può “comunque” agire ai sensi dell’art. 21- nonies L. 241/1990, dunque in autotutela. Come afferma il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3896/2024, il provvedimento con cui si priva la SCIA degli effetti è qualificabile come un’autotutela sui generis che condivide con l’ipotesi dell’art. 21-nonies i presupposti e il procedimento, ma non il riesame di un precedente provvedimento. Anche scaduto il termine previsto dai commi 3 e 6-bis dell’art. 19 L. 241/1990, dunque, l’Amministrazione potrà intervenire e privare la SCIA degli effetti con un provvedimento emesso all’esito di una valutazione ponderata degli interessi in conflitto, sussistendo ragioni di pubblico interesse.
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