a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

danno, licenziamento, risarcimento

Quand’è che un licenziamento può dirsi ingiurioso?

La Suprema Corte, con ordinanza n. 11929 del 30 aprile 2026, ribadisce che il carattere ingiurioso del licenziamento, che in quanto lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore legittima un risarcimento del danno non patrimoniale autonomo e ulteriore rispetto all’indennità spettante ex art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, non si identifica con la mera illegittimità del recesso, bensì richiede la sussistenza di particolari forme o modalità offensive con cui il licenziamento è stato intimato, ovvero di forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento espulsivo. Tali elementi, unitamente al concreto pregiudizio patito, devono essere allegati e provati dal lavoratore che li invoca.
In particolare si afferma che, nel caso di specie, non integra gli estremi del licenziamento ingiurioso la circostanza che il recesso sia stato reiterato più volte sulla base di addebiti disciplinari gravi rivelatisi poi infondati, con presumibile impatto sulla reputazione professionale del lavoratore, qualora la diffusione della notizia nell’ambiente di lavoro non sia riconducibile ad un comportamento illegittimo del datore di lavoro bensì ad una conseguenza oggettiva e necessitata del recesso stesso, e qualora non siano stati dedotti e provati ulteriori elementi afferenti alle modalità offensive della contestazione o del provvedimento espulsivo.

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