Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 17283 del 1 giugno 2026 afferma che il difetto radicale di contestazione dell’infrazione disciplinare, pur determinando l’inesistenza dell’intero procedimento, non costituisce violazione di norma imperativa idonea a integrare una nullità ex art. 1418 c.c. con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena. Nel caso di licenziamento intimato da un datore di lavoro che non raggiunge il requisito dimensionale (meno di 15 dipendenti), il vizio gravissimo di contestazione non consente di eludere lo sbarramento dimensionale attraverso il ricorso a una “nullità virtuale”, poiché il legislatore ha individuato nella tutela indennitaria (6-12 mensilità) il punto di equilibrio tra la protezione del lavoratore e la peculiare struttura organizzativa della piccola impresa. La tutela reintegratoria per insussistenza del fatto disciplinare rimane circoscritta alle ipotesi espressamente tipizzate nell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015, subordinate al superamento delle soglie occupazionali.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Il licenziamento intimano in violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 (senza contestazione) è nullo?
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