Ancora la sentenza n. 17130 del 31 maggio 2026, già oggetto di altra news, ricorda che, in caso di illegittimità del recesso datoriale durante il periodo di prova, occorre distinguere tra il vizio genetico del patto — che determina la nullità parziale della clausola, con conseguente applicazione del regime ordinario del licenziamento individuale — e il vizio funzionale — che non genera nullità né conversione automatica del rapporto in contratto a tempo indeterminato, non applicandosi né la legge n. 604 del 1966 nè l’art. 18 legge n. 300 del 1970, ma consente al lavoratore di richiedere, secondo i principi civilistici di diritto comune, la prosecuzione della prova ove possibile ovvero il risarcimento del danno. Tale distinzione, rilevante sul piano delle tutele, non incide tuttavia sulla qualificazione del recesso datoriale come licenziamento in entrambe le ipotesi.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, licenziamento, risarcimento
Licenziamento durante il periodo di prova, quali sono le tutele esperibili?
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