a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

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Qual é l’ambito della “sanatoria” di cui all’ 4 del decreto legge n. 115/2005?

Il TAR Toscana-Sezione Prima, con sentenza del 05 maggio 2026 n. 00879, interviene su un tema di non poco rilevanza. Si afferma innanzitutto l’applicazione del meccanismo di cui al comma 2-bis dell’art. 4 del decreto legge n. 115/2005, secondo il quale «[c]onseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela», resta circoscritta all’idoneità degli aspiranti ad una professione priva di “numero chiuso” e non richiedente, quindi, procedure di selezione finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti, sicché in caso di procedura non meramente idoneativa, bensì selettiva, non vi è margine per l’applicazione della disposizione citata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 8059; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 novembre 2024, n. 1561). Nondimeno si aggiunge che, nelle controversie riguardanti l’accesso a procedure selettive per percorsi di formazione abilitante (es. specializzazione per il sostegno didattico), va dichiarata la cessazione della materia del contendere tutte le volte il ricorrente, precedentemente ammesso con riserva al corso grazie a una misura cautelare, lo abbia frequentato per intero superando con esito positivo l’esame finale. Il conseguimento del titolo abilita l’applicazione del meccanismo del consolidamento processuale previsto dall’art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 115/2005, rendendo definitivo il soddisfacimento dell’interesse azionato.

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