Il T.A.R. Emilia Romagna, Sezione I, con la sentenza n.841/2026 del 05 maggio 2026 dichiara che, nella procedure per la chiamata di professori universitari (ai sensi dell’art. 18 della l. 240/2010 e dei regolamenti di Ateneo), la Commissione giudicatrice esaurisce il suo compito esprimendo un giudizio comparativo ed individuando i candidati idonei, senza alcun vincolo di redigere una graduatoria finale di merito specie allorché ciò non sia previsto dai regolamenti interni dei singoli Atenei. Una volta esaurita la selezione ovvero la valutazione comparativa dei candidati, spetta al Consiglio di Dipartimento la discrezionalità nella scelta (chiamata) di uno tra i candidati dichiarati idonei. Il Dipartimento deve motivare la propria preferenza valutando esclusivamente l’appropriatezza e la congruenza del profilo scientifico e didattico dei candidati rispetto agli obiettivi e ai progetti dell’Ateneo, senza sovrapporsi al giudizio tecnico-scientifico riservato alla Commissione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
graduatoria, selezione
É corretto che la commissione di un concorso per professore universitario faccia “tutti idonei” e demandi la scelta al dipartimento?
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