Il TAR Toscana, Sez. I, 4 giugno 2026, n. 1120, in una fattispecie in cui era intervenuta una prima sentenza (passata in giudicato) che aveva annullato una prima procedura selettiva ed alla quale era seguita “semplicemente” l’indizione da capo di una nuova e diversa selezione, rammenta che integra il vizio di nullità per elusione e violazione del giudicato (ex art. 114, comma 4, lett. b, c.p.a.) il comportamento dell’Amministrazione che, anziché dare esecuzione alla sentenza che annullava una precedente procedura ordinando di ripeterne le prove pratiche, indica nuovi concorsi mascherando l’operazione come revoca implicita in autotutela. Il Giudice dell’ottemperanza, accertata la persistente possibilità di esecuzione in forma specifica, dispone l’annullamento dei nuovi atti elusivi, ordina all’Amministrazione il riavvio della procedura conformemente al dettato giudiziale, nomina un commissario ad acta e dispone la condanna al pagamento delle penalità di mora per il ritardo.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Giudizio di ottemperanza, atti nulli e ripetizione della selezione
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