a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

concorso pubblico, dipendente, polizia

Progressioni verticali e limitazioni (profili professionali) all’accesso

Il TAR della Campania-Salerno, con la sentenza 17/03/2025 n. 525, affronta un tema di particolare interesse nell’ambito delle procedure di progressione verticale riservate ai dipendenti di un ente pubblico. Infatti era accaduto che, in una cd. progressione in deroga ex art. 13, comma 6, del CCNL degli enti locali del 16.11.2022, il bando della procedura limitasse la partecipazione alla medesima ai soli candidati collocati in profili amministrativi, sicché il ricorrente era stato escluso in quanto “dipendente comunale a tempo indeterminato, inquadrata nell’Area degli Istruttori di vigilanza con il profilo professionale di Agente di polizia locale”. Orbene, al di là della tardività dell’impugnazione del bando, ritenuto in questa parte immediatamente lesivo, il Giudice amministrativo conclude che il CCNL autorizzava gli enti a definire e collocare specifici profili professionali in base al proprio modello organizzativo. Sicché, nella specie, “né la contestata previsione regolamentare né le omologhe previsioni dei due bandi risultano irragionevoli, tenuto conto della peculiare natura e della finalità della presente procedura selettiva di consentire alle pubbliche amministrazioni di pervenire, in deroga all’obbligo di accesso per concorso pubblico, a valorizzare le competenze, le attitudini e le capacità quotidianamente dimostrate dal dipendente purché strettamente connesse con il lavoro da svolgere nell’Area superiore”.

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