Il T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 11 luglio 2026, n. 363 afferma in modo pienamente condivisibile che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo, la controversia relativa a una procedura selettiva interna, riservata al personale già dipendente di un’Azienda Sanitaria Locale, per il conferimento di incarichi di funzione organizzativa di coordinamento, allorché il superamento della selezione non comporti alcuna novazione del rapporto di lavoro né il passaggio a una diversa area economico-funzionale, ma dia luogo esclusivamente a un’indennità di funzione per la durata, a tempo determinato, dell’incarico. Trattandosi di atto attinente alla gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, adottato nell’esercizio dei poteri e delle capacità del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, la relativa cognizione spetta al giudice ordinario, salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, rapporto di lavoro, selezione
Le controversie sugli “incarichi di funzione organizzativa” nel SSN appartengono al G.O.
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