Il Tar Calabria- Reggio Calabria, con sentenza del 22/04/2025 n.294, richiama gli operatori a prestare particolare attenzione alle modalità di riassunzione delle cause dal giudice ordinario al giudice amministrativo in caso di cd. traslatio iudicii. Si precisa, difatti, che “ai fini di una utile translatio iudicii, la ricorrente, nell’affidare a questo Tribunale la decisione della controversia instaurata dinnanzi al Giudice del Lavoro, non avrebbe potuto limitarsi – come ha fatto – ad una mera “riassunzione”, ovvero ad una pedissequa trascrizione, sia nel contenuto che nelle relative conclusioni, del ricorso introduttivo del giudizio ordinario, dovendo piuttosto operare una “riproposizione” ovvero una riformulazione dell’originaria domanda giurisdizionale, previo necessario adeguamento del relativo petitum. Siffatta necessaria attività di rimodulazione non è stata, tuttavia, effettuata dall’odierna istante la quale, in sede di giurisdizione di legittimità – e non di giurisdizione esclusiva, non vertendosi in tema di pubblico impiego non contrattualizzato ex art. 63 comma 4 D.lgs. n. 165/2001 – ha inammissibilmente chiesto a questo Tribunale l’accertamento del proprio diritto ad essere inquadrata nella III Area, svincolando siffatta domanda dalla necessaria e preventiva impugnazione di quei provvedimenti amministrativi attraverso i quali, secondo quanto ritenuto dal Giudice del Lavoro, l’amministrazione ha operato la “scelta” di non procedere allo scorrimento della graduatoria”. In altre parole “l’unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, in precedenza riconosciuta anche dall’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sussiste anche qualora la domanda non venga “riassunta”, bensì “riproposta”, con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di potere delle due giurisdizioni in rilievo” (così Cons. Stato, sez. V, 3.04.2023, n. 3425).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
assunzione, graduatoria
Difetto di giurisdizione e riassunzione della causa innanzi al giudice amministrativo
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