Progressioni verticali e anzianità di servizio in caso di mobilità da altro ente

Il TAR Sardegna, con sentenza del 20 febbraio 2025, interviene a risolvere una delle possibili problematiche applicative connesse alle progressioni verticali. In particolare si evidenzia che “l’istituto della mobilità non implica necessariamente il riconoscimento dell’anzianità maturata nell’amministrazione di provenienza ai fini della progressione verticale nell’amministrazione di destinazione. Si aderisce, difatti, in modo convinto alla giurisprudenza formatasi “in una vicenda relativa al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse in dichiarata applicazione dell’art. 30, d.lgs. n. 165/2001”, secondo la quale “nel rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni il riconoscimento del servizio prestato presso amministrazioni diverse, non significa equiparazione a tutti gli effetti ai lavoratori che hanno prestato la loro attività presso l’amministrazione di destinazione, ben potendo quest’ultima decidere di differenziare e privilegiare, ai fini di determinati istituti (economici o di carriera), l’esperienza professionale specifica maturata alle sue dipendenze” (TAR Lazio, sede Roma, 2422/2010; TAR Campania, sede Napoli, n. 847/2024). Sicché si conclude, nella specie, del tutto correttamente “l’amministrazione ha inteso valorizzare, quale titolo preferenziale teso a calibrare il punteggio in funzione della effettiva maggiore anzianità pregressa, l’esperienza lavorativa maturata nello specifico comparto idraulico-forestale, acquisita mediante il servizio in concreto svolto in virtù dell’applicazione del relativo CCNL”.

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