Anche il TAR della Sardegna, con sentenza del 27 gennaio 2025, conferma che “dalla lettura del comma 1-bis del richiamato art. 52 emerge … la volontà del legislatore che le progressioni avvengano a seguito di una procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di competenze professionali”. Muovendo da tale premessa si conclude che “la norma non specifica il modo con cui il ***** deve procedere all’accertamento di tali presupposti e, in particolare, quello della competenza professionale, concetto, questo, che ben si presta a essere accertato, oltre che mediante esame dei titoli, attraverso vere e proprie prove concorsuali, come avvenuto nel caso ora in esame, il che appare addirittura opportuno laddove, come nel caso in esame, il vincitore del concorso, accedendo alla Categoria D del ruolo, si troverà necessariamente ad assumere decisioni di una certa responsabilità (si veda, in questo senso, Tar Bari, sentenza 30 aprile 2024, n. 538), tanto è vero che la progressione in Categoria D determina notoriamente una vera e propria novazione del rapporto di lavoro. Deve, quindi, concludersi che, nel prevedere una prova orale al fine di accertare la competenza professionale dei candidati, nei regolamenti prima e nel conseguente bando poi, il **** ha correttamente esercitato l’ampia sfera di discrezionalità di cui dispone sul punto, con la conseguente insussistenza dei vizi di violazione di legge sollevati in ricorso”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, rapporto di lavoro
Ancora sulle progressioni verticali e la previsione di prove d’esame
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