Il TAR Sicilia- Catania, con sentenza del 21/02/2025, affronta una questione di particolare interesse nelle progressioni verticali. Si afferma difatti che “L’art. 52, comma 1-bis, del d. lgs. n. 165/2001, come novellato dal d.l. n. 80/2021, conv. in l. n. 113/2021, prevede due tipologie di avanzamenti di carriera per i dipendenti pubblici: i) le progressioni all’interno della stessa area funzionale (c.d. orizzontali), secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali, dell’esperienza maturata, della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti; ii) le progressioni fra le aree (c.d. verticali), tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”.Ed ancora si rammenta che “La novella del 2021 ha certamente inteso valorizzare le professionalità interne alla pubblica amministrazione e favorirne la crescita, ma senza imporre alcuna automaticità nello sviluppo di carriera e, quindi, senza obliterare gli spazi discrezionali dell’amministrazione nella configurazione delle modalità di accertamento delle competenze professionali richieste per il ruolo superiore. Pertanto, fermi gli elementi definiti dal legislatore, deve ritenersi che l’ente possa introdurre nelle procedure di progressione verticale un colloquio attitudinale, oppure una prova orale o scritta (in argomento cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 30 aprile 2024, n. 538). Diversamente opinando, del resto, verrebbe sostanzialmente elisa la differenza rispetto alla progressione orizzontale, anch’essa basata sull’apprezzamento di titoli ed esperienze lavorative e per la quale, trattandosi di un avanzamento di posizione economica in seno alla stessa categoria di appartenenza, risulta coerente l’esclusione a priori di qualunque prova d’esame” (T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 27 dicembre 2024, n. 933). Orbene cconclude il TAR Sicolia- Catania non è, quindi, “censurabile la previsione da parte dell’Azienda ospedaliera di prove dirette ad accertare il possesso delle competenze professionali dei partecipanti alla selezione. Ciò in quanto è lo stesso art. 52, comma 1-bis, del d. lgs. n. 165/2001 a prevedere la necessità di un accertamento delle competenze professionali, il che può ben comprendere lo svolgimento di una prova orale o scritta (T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 30 aprile 2024, n. 538)”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva, dipendente, selezione
Progressioni verticali e prove d’esame, sono legittime?
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