In una recentissima sentenza del 9 agosto 2025 n. 220, la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Firenze si interroga su una tematica di non poco interesse anche nei procedimenti disciplinari. Nello specifico, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un’azione disciplinare, proposta per aver ricoperto, senza autorizzazione la carica di amministratore da parte di di un dipendente pubblico, esclude la violazione del principio del ne bis in idem. Benché l’incarico fosse già stato oggetto di un primo procedimento (poi archiviato per vizio di forma), la Corte ha chiarito che il procedimento successivo riguardava “due incarichi riferiti a periodi differenti.
Nello specifico si afferma, in modo persuasivo che, “Sul punto merita innanzi tutto rammentare come costituisca “principio del tutto consolidato quello per cui il potere disciplinare non consenta di essere reiterato, per il medesimo fatto, una volta già esercitato mediante applicazione di una sanzione (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26815) e ciò anche se la prima sanzione sia minore a quella poi risultata applicabile sulla base di ulteriori circostanze, anche se sopravvenute (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27657, …), con la sola eccezione dell’annullamento della prima sanzione per ragioni procedurali o formali (Cass. 30 luglio 2019, n. 20519; Cass. 19 marzo 2013, n. 6773) e sempre che non siano maturate altre decadenze a carico della parte datoriale. Ciò, in quanto non è consentito (in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, … sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri contro Italia, che ha affermato la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto, del principio del divieto di “ne bis in idem”), per il principio di consunzione del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica”. Sicché prosegue la Corte di Appello di Firenze “Ai fini del ne bis in idem occorre, dunque, avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei diversi procedimenti instaurati, indipendentemente cioè dalla diversa qualificazione attribuita ai fatti stessi” (così da ultimo Cass. 8745/2024 e giurisprudenza ivi richiamata). E ancora la giurisprudenza chiarisce come per “identità sostanziale” debba intendersi la riferibilità delle successive contestazioni al “medesimo fatto storico-naturalistico, identificato sulla base della coincidenza di tutti gli elementi costitutivi (condotta – nesso causale – evento)” (così Cass. Sez. Un. 18302/2020)”. In conclusione, nel caso di specie, è stata esclusa tale violazione sul rilievo che, seppure l’incarico oggetto del procedimento disciplinare fosse stato già sottoposto ad un primo procedimento, archiviato per vizio di forma, quello successivo ed oggetto di causa concerneva comunque “due incarichi riferiti a periodi differenti, seppure aventi a oggetto la medesima carica di componente del CDA della citata fondazione. Quindi di incarichi diversi, giacché è certo che il tempo del suo accadimento valga a identificare un fatto sul piano storico”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, sanzione
Principio del ne bis in idem e azione disciplinare
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