La già richiamata (in altra news) sentenza del 9 agosto 2025 n. 220, la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Firenze non esaurisce i suoi profili di interesse. Infatti, chiamata a scrutinare la fondatezza dell’asserita violazione del termine decadenziale di 120 giorni, previsto dall’art. 55 bis, comma 4, D., Lgs. n. 165 del 2001 per la conclusione del procedimento disciplinare, ne esclude la violazione sulla base di un solido apparato motivazionale. Infatti, posto che nella specie la sanzione era stata irrogata con un provvedimento pacificamente notificato al lavoratore oltre il 120° giorno dall’avvio del procedimento disciplinare, si afferma che “ciò che rileva, ai fini del rispetto del termine decadenziale previsto dal quarto comma dell’art. 55 bis del D.L.gs. 165/2001, sia la data di adozione del provvedimento sanzionatorio. Si tratta di una conclusione che si impone già alla luce dei principi affermati in via generale, in materia di decadenza, dalla Sezioni Unite nella decisione n. 8830 del 2010. In quella pronuncia il Giudice di legittimità ha rilevato che, poiché la decadenza rappresenta l’effetto del mancato assolvimento, da parte del titolare dell’interesse giuridicamente tutelato, dell’onere di tenere un determinatocomportamento, quando esso, come di norma, si concreti nel compimento di un atto, la rilevanza diretta del comportamento, ai fini dell’ impedimento della decadenza, costituisce la regola ordinaria, anche se l’atto da compiersi consista in una dichiarazione recettizia, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.”. Sicché conclude la Corte di Appello di Firenze “Ora, nella specie non vi è, nella disciplina di legge (il citato art. 55 bis quarto comma del D.L.gs. 165/2001), alcun elemento per ritenere che quella di causa sia una di tali ipotesi eccettive. Anzi il riferimento della norma alla conclusione del procedimento, avvalora l’assunto che a impedire la decadenza sia ex se il compimento delle attività riferibili all’amministrazione, secondo la regola generale di cui dicono le Sezioni Unite. Deve allora condividersi l’orientamento espresso da Cass. 5637/2009, secondo cui “il momento conclusivo del procedimento deve essere individuato nel momento in cui la parte datoriale esprime la propria valutazione ed esaurisce il proprio potere disciplinare mediante l’adozione della sanzione disciplinare, nel mentre la comunicazione all’interessato dell’atto sanzionatorio, per sua natura recettizio, inerisce all’efficacia dell’atto stesso (art. 1334 c.c., comma 2), ma si colloca al di fuori del procedimento disciplinare ormai concluso, dovendosi distinguere tra conclusione del procedimento disciplinare (individuabile, come detto, nell’adozione della sanzione) e momento di perfezionamento e di acquisizione di efficacia della sanzione stessa, ricollegabile alla conoscenza della medesima da parte del destinatario”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
sanzione
Il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare non ha natura ricettiva
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