In un precedente del 20 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio di autonomia delle valutazioni per la formazione dei quadri di avanzamento al grado militare superiore, pertanto la precedente valutazione (nella specie, al grado di generale di divisione aerea) non assume di per sé rilevanza ai fini dell’avanzamento al grado superiore (nella fattispecie, al grado di generale di squadra aerea).
Nella fattispecie posta al vaglio della sezione, veniva in rilievo la mancata promozione al grado apicale di generale di squadra aerea di un militare che, all’esito di un precedente contenzioso proposto avverso la valutazione non favorevole della commissione di avanzamento, aveva ottenuto la promozione al grado di generale di divisione aerea. La sezione ha evidenziato che il principio di autonomia delle valutazioni in materia di avanzamento di carriera dei militari trova fondamento nell’art. 1060 del d.lgs.15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) ed ha aggiunto che è da reputare irrilevante la vicinanza temporale delle diverse valutazioni, trattandosi comunque di giudizi relativi a due distinte e peraltro non contigue fasce temporali.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Avanzamento di militari al grado apicale ed autonomia delle valutazioni precedenti
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