Una recente sentenza del TAR della Toscana – Sezione Prima n. 1951 del 2 dicembre 2025, conferma la portata espansiva che i Giudici amministrativi attribuiscono al diritto all’accesso agli atti di cui alla legge n. 241 del 1990, quale vero e proprio baluardo della casa di vetro che dovrebbe essere una pubblica amministrazione.
Invero, in tema di accesso difensivo ai documenti amministrativi, l’Amministrazione non può negare l’ostensione effettuando una valutazione ex ante sull’ammissibilità o sulla fondatezza della pretesa sostanziale che il richiedente intende far valere in giudizio, né sull’effettiva utilità dei documenti, dovendosi limitare a verificare in astratto l’esistenza di un potenziale nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica da tutelare.
E’, pertanto, illegittimo il diniego di accesso agli atti relativi al trasferimento di un altro dipendente presso una sede ambita dal richiedente (il quale vanti un punteggio superiore nella graduatoria di mobilità), motivato dall’Amministrazione con l’argomento che tale trasferimento sarebbe avvenuto sulla base di una procedura diversa e autonoma rispetto a quella di mobilità.
Si tratta di una circostanza che attiene al merito della futura eventuale controversia e non elide l’interesse qualificato dell’istante a prendere visione degli atti per verificare la veridicità delle giustificazioni addotte dall’Amministrazione e la legittimità dell’assegnazione, non potendo il diritto di difesa essere limitato da affermazioni apodittiche della parte pubblica prive di riscontro documentale.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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L’ampiezza del diritto di accesso agli atti alla prova del TAR della Toscana
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