Il T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sez. I, 30 dicembre 2025, n. 1667, al di là anche dell’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, interviene su uno dei profili di maggiore delicatezza delle procedure di stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, quello della valorizzazione dell’anzianità acquisita ove il personale intrattenga altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nella procedura di stabilizzazione del personale sanitario ex art. 1, comma 268, lett. b), della Legge n. 234/2021, il periodo di servizio prestato presso l’ente procedente in posizione di “comando” da altra amministrazione non è computabile ai fini del raggiungimento del requisito dell’anzianità di servizio (18 mesi).
Il comando, infatti, presuppone la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ente di provenienza, condizione che è incompatibile con la finalità della norma, volta a stabilizzare il personale precario assunto con contratti flessibili.
È pertanto legittima l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione del candidato che, al momento della domanda, risulti già titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione, ancorché in aspettativa per svolgere un incarico a tempo determinato presso l’ente stabilizzante.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
precario, rapporto di lavoro
Nelle procedure di stabilizzazione i periodi svolti in posizione di comando valgono?
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