Il TAR della Toscana- Sezione Quarta, con sentenza del 2 dicembre 2025 n. 1937, rammenta che, nelle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia, declinate dai singoli Atenei in sede regolamentare sia pure secondo lo schema delle previsioni della legge n. 240 del 2010, il procedimento si articola su due livelli distinti, funzionali a scopi diversi:
• alla Commissione giudicatrice spetta la valutazione tecnica della maturità scientifica dei candidati che può anche avvenire (come nella specie) attraverso l’individuazione di una rosa di idonei (articolata su giudizi analitici e un giudizio sintetico finale);
• al Consiglio di Dipartimento compete, a quel punto, la scelta finale discrezionale del soggetto da chiamare tra gli idonei.
Ne consegue che il Consiglio di Dipartimento non è tenuto a effettuare una scelta basata su una graduatoria di merito vincolata ai soli giudizi della Commissione (almeno laddove, come nella specie, una graduatoria non ci sia), ma può legittimamente individuare il destinatario della chiamata valutando la maggiore rispondenza del curriculum di uno dei candidati (ancorché destinatario del medesimo giudizio sintetico, es. “ottimo”, degli altri) alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche dell’Ateneo (quali, ad esempio, l’attitudine all’insegnamento in lingua inglese o l’ampiezza degli interessi di ricerca), purché tali esigenze siano preesistenti o desumibili dagli atti della procedura.
Tali valutazioni di merito scientifico e didattico sono insindacabili dal Giudice Amministrativo, salvo i casi di macroscopica illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.
Nel caso di specie, il T.A.R. ha ritenuto inammissibile la censura volta a contestare la scelta del Dipartimento attraverso una rilettura comparativa dei giudizi analitici della Commissione, in assenza di tempestiva impugnazione del giudizio sintetico finale di “ottimo” attribuito al controinteressato.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
graduatoria
Il procedimento di chiamata dei docenti universitari alla prova del giudice amministrativo
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