La Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di licenziamento per giusta causa, il giudice di merito deve valutare la proporzionalità del provvedimento espulsivo rispetto alla gravità del fatto commesso, con la conseguenza che l’irrogazione del licenziamento risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente.
Nel caso in esame, secondo i giudici, il recesso è illegittimo, in quanto gli episodi di utilizzo da parte del lavoratore del pc aziendale per finalità private erano stati di numero limitatissimo, senza peraltro alcuna finalità né conseguenza dannosa per i beni e gli interessi aziendali.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, dipendente, licenziamento
La proporzionalità del licenziamento
Condividi questo articolo
Articoli correlati
23 Aprile 2026
Una interessante e recente sentenza della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Lav., 8 aprile 2026 n. 8738), in riforma ad una pronunzia della Corte di Appello di Firenze, affronta un caso di rilievo in caso [...]
15 Aprile 2026
Sul tema è recentemente intervenuta Cass., Sez. Lavoro, Sezione Lavoro, 2 aprile 2026 n. 8211. Si afferma che in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato a lavoratore disabile, la discriminazione indiretta [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
