La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza del 9 agosto 2025 n. 220, già richiamata in altre due news, ribadisce come, nel caso di incarichi extraufficio, “la lettera dell’art. 53 D.L.gs. 165/2001 sia inequivocabile nel pretendere che l’autorizzazione sia preventiva, così che una consolidata giurisprudenza afferma che non può dirsi sufficiente, al fine di escludere la violazione del divieto di legge, un’autorizzazione successiva”. Pertanto, laddove tale autorizzazione non sia stata richiesta dal soggetto conferente l’incarico, afferma la Corte di Appello che “lo stesso lavoratore sia legittimato a chiedere l’autorizzazione, secondo quanto dispone il comma 10 dell’art. 53, a norma del quale “l’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato”. Il pubblico dipendente ha quindi all’evidenza un onere di verificare, prima dello svolgimento dell’incarico, l’esistenza dell’autorizzazione e, nel caso di inerzia da parte dell’ente conferente, di attivarsi direttamente per ottenerla dall’amministrazione di appartenenza, essendo l’omissione, a fronte del chiaro precetto di legge, sicuramente rimproverabile per colpa”. Il tutto con l’ulteriore precisazione che “Né ha alcun rilievo che l’esistenza dell’incarico sia per ipotesi nota all’amministrazione datrice di lavoro (in ragione dei legami con l’ente conferente l’incarico), dato che la legge pone a carico del soggetto conferente l’incarico e del lavoratore interessato un preciso obbligo di portare effettivamente a conoscenza dell’amministrazione di appartenenza del lavoratore l’esistenza e l’oggetto dell’incarico al fine di ottenere uno specifico provvedimento autorizzatorio. Così che certamente la legge mostra di non ritenere sufficiente la mera conoscibilità dell’incarico stesso da parte dell’amministrazione datrice di lavoro e invece necessario uno specifico, preventivo provvedimento abilitativo, all’esito della valutazione, da parte dell’ente di appartenenza, della compatibilità dell’incarico con i doveri del dipendente e con la funzionalità dell’ufficio”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, ufficio
Incarichi extraufficio e autorizzazione preventiva al loro svolgimento
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