Una recente sentenza della Corte di Appello di Firenze- sez. Lavoro (cfr. sentenza n 465. del 13 agosto 2025), chiamata ad interrogarsi sulla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (ex art 2948 cc.) dei crediti retributivi dei dipendenti pubblici (anche precari), perviene a conclusioni pienamente condivisibili. Si afferma, in primo luogo, che “il Tribunale ha accertato che alla ricorrente era stata riconosciuta una anzianità di servizio inferiore a quella che sarebbe derivatadall’accreditamento dell’intero servizio pre-ruolo”. Orbene, muovendo da tale premessa la Corte conclude che “è ben vero che la prescrizione opera sulle differenze retributive ma non sulla maturazione del livello stipendiale, ma indubbiamente il riconoscimento delle differenze retributive deve qui essere circoscritto nei limiti della prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 c.c. .E non si può dubitare che il beneficio economico richiesto con il ricorso di primo grado (nelle conclusioni del ricorso si richiede la condanna del al pagamento in favore della ricorrente alla differenza stipendiale spettante in virtù del nuovo riconoscimento) e riconosciuto con la sentenza appellata abbia natura retributiva”. Pertanto deve convenirsi che “a tale diritto di credito non possa che applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c..Da condividere, inoltre, la tesi secondo la quale la prescrizione dei crediti retributivi, in ambito di pubblico impiego, decorre anche in caso di rapporti precari non ricorrendo nei confronti della P.A. quella situazione di metus del lavoratore per la quale la giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, ha ritenuto che la prescrizione non dovesse decorrere in costanza di rapporto di lavoro non stabile e garantito”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
gara, rapporto di lavoro
Da quando decorre la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi nel caso di ritardata ricostruzione della carriera?
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