a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

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Impianti fotovoltaici nel centro storico e legittimità

Chiamato ad esaminare la legittimità del diniego di autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione di lavori di installazione di pannelli fotovoltaici nel centro storico di Firenze, motivato con il parere negativo della Soprintendenza che richiamava l’estrema vicinanza a ville medicee, il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 aprile 2025, n. 2808, in sede di impugnazione della sentenza del TAR Toscana n. 1047/2022, ha dato atto che la legislazione regionale toscana (leggi regionali 21 marzo 2011, n. 11; 3 dicembre 2012, n. 69; 23 febbraio 2016, n. 13) considera aree idonee al fotovoltaico gli impianti su edifici o su strutture e manufatti fuori terra, indipendentemente dalla potenza. Ha aggiunto che la presenza di pannelli fotovoltaici sul tetto di edifici, anche ubicati nel centro storico, non può essere percepita a priori e in assoluto come fattore di disturbo visivo, dovendosi contemperare, nell’ambito della valutazione paesaggistica, l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con quello volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative, esaminando le concrete modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono inseriti negli edifici e nel paesaggio circostante. Ne consegue che l’eventuale diniego dell’autorizzazione paesaggistica deve essere adeguatamente giustificato e, trattandosi di opere di pubblica utilità, le motivazioni ostative devono essere particolarmente stringenti.

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