a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

CILA: qual è la motivazione dell’ordinanza di demolizione?

Secondo quanto di recente affermato dal T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 31 marzo 2025, n. 1061, la presentazione della CILA da parte del privato attenua la regola giurisprudenziale che esclude la rilevanza partecipativa del privato ai fini dell’adozione di un’ordinanza di demolizione, onerando la P.A. di una specifica motivazione in ordine all’abusività delle opere contestate. In motivazione, la sezione, ha rilevato come la presentazione della CILA da parte del privato – consentendo alla P.A. di “conoscere” l’intervento edilizio allo scopo di attivare la vigilanza per escluderne la riconducibilità alle diverse categorie escluse a priori o necessitanti un diverso titolo edilizio – esclude la clandestinità dell’intervento edilizio ritenuto abusivo e costituisce uno strumento di “dialogo” volto ad inverare i principi di collaborazione e buona fede tra cittadino e P.A. richiamati, con valenza ricognitiva, dall’art. 1, comma 2-bis della l. n. 241/1990.
Pertanto oltre all’attenuazione della regola giurisprudenziale che esclude la rilevanza partecipativa del privato ai fini dell’adozione di un’ordinanza di demolizione nei suoi confronti, emerge la necessità di una specifica motivazione in ordine all’abusività delle opere contestate, poiché solo nei casi di immobile indiscutibilmente abusivo e giammai assistito da alcun titolo (in cui l’utilizzo della forma avverbiale rafforzata “giammai” presuppone la totale clandestinità e l’autoevidente abusività dell’intervento edilizio realizzato) opera il regime procedimentale e di oneri motivazionali semplificati delineati dall’Adunanza plenaria n. 9 del 2017, non potendosi, invece, trasporre tali conclusioni, per le diverse ipotesi in cui la realizzazione dell’opera sia stata regolarmente comunicata alla P.A. così instaurandosi un contatto amministrativo che, in forza dei principi di reciproca collaborazione e buona fede, impone specifici obblighi di protezione nei sensi sopraindicati.

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