a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

Il segretario verbalizzante é componente necessario di una commissione di concorso?

Il TAR Campania (Salerno), Sez. I, 17/12/2025, n. 186 interviene su una questione di non poco interesse pratico. Si afferma, infatti, che la mancata individuazione del segretario verbalizzante non inficia l’attività della Commissione, né sotto il profilo formale delle operazioni di verbalizzazione né sotto quello sostanziale delle operazioni di valutazione. Il segretario verbalizzante è “membro della Commissione non dotato del potere deliberativo, ma soltanto investito della funzione di assicurare il regolare svolgimento delle sedute dell’organo collegiale, così come riportato nel verbale” (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, 27 settembre 2023, n. 14318); pertanto il segretario si configura come componente della Commissione, ulteriore rispetto a quelli a cui è demandata l’attività più strettamente valutativa, con compiti di sola verbalizzazione e di verifica della regolarità delle attività svolte; in sintesi, il segretario assicura che al sapere strettamente tecnico-specialistico apportato dai componenti della Commissione incaricati delle attività di valutazione si associ anche quel sapere di tipo amministrativo inerente alla gestione delle attività procedimentali e, in particolare, procedurali. Tuttavia, il ruolo di segretario verbalizzante ben può essere rivestito, anche in via di fatto, da uno dei componenti della medesima Commissione, incaricato contemporaneamente di svolgere sia le attività valutative sia quelle di verbalizzazione delle valutazioni stesse. Di conseguenza il segretario verbalizzante non è componente necessario della Commissione, né è definito come tale dallo stesso d.P.R. n. 487 del 1994 richiamato dal ricorrente. Infatti “in ordine alla mancata designazione di un segretario verbalizzante, detta omissione non concretizza alcun vizio di legittimità della prova concorsuale, ben potendo essere tale funzione espletata da un componente della Commissione esaminatrice (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 marzo 2004, n. 1232; negli stessi termini T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 24 marzo 2010, n. 7463)” (cfr. TAR Puglia – Bari, 13 maggio 2025, n. 674).

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