Il TAR Campania (Salerno), Sez. III, 20/01/2026, n. 129 ribadisce ancora una volta che la Commissione di concorso gode di ampia discrezionalità nella scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati, sindacabile solo per macroscopica irrazionalità o travisamento. Pertanto, nel caso di specie, la legittimità dei quesiti posti (es. rischio idrogeologico, Piano della Performance, concessioni amministrative) deve essere valutata in base all’elenco delle materie previste dal bando e non in base al programma ministeriale del diploma di scuola superiore (es. geometra), essendo onere del candidato prepararsi su tutte le materie richieste dalla lex specialis.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
scuola
Prove d’esame e discrezionalità, i limiti invalicabili del sindacato giurisdizionale
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