Il TAR della Toscana, Sez. II, 1 luglio 2026, n. 1425 ribadisce ancora una volta che, nel giudizio di impugnazione di una graduatoria concorsuale riveste la qualità di controinteressato il concorrente meglio collocato rispetto al ricorrente, la cui posizione risulterebbe pregiudicata dall’eventuale accoglimento del ricorso.
Il ricorso non notificato ad almeno uno dei controinteressati così individuati è inammissibile ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 35, comma 1, lett. b), c.p.a., a nulla rilevando che il ricorrente miri, con l’accoglimento del gravame, a conseguire una posizione comunque migliore di quella attuale, se ciò comporti il superamento in graduatoria del soggetto non evocato in giudizio.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
graduatoria
Nei giudizi sui concorsi, il controinteressato (se c’è) va chiamato in causa
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