Il TAR della Toscana- Sezione Prima, con sentenza dell’11 dicembre 2025 n. 2009, richiama ancora una volta a prestare particolare attenzione agli atti impugnati nella sequenza procedimentale dei concorsi pubblici.
Si afferma, infatti, che risulta inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto di indizione di un concorso (nella specie, per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale ATA) e la relativa graduatoria definitiva, qualora tali atti costituiscano la pedissequa applicazione di atti amministrativi presupposti (nella specie, il D.M. n. 89/2024 e l’O.M. n. 21/2009 relativi alla differenziazione del punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto) che non siano stati specificamente e tempestivamente impugnati.
Al Giudice Amministrativo non è infatti consentita la disapplicazione incidenter tantum di un atto amministrativo non avente natura normativa che non sia stato oggetto di specifica impugnativa. Né a sanare tale inammissibilità è idonea la formula generica di impugnazione di “tutti gli atti presupposti, connessi e/o collegati”, trattandosi di una mera clausola di stile inidonea a radicare l’impugnazione degli atti a monte.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
graduatoria
Omessa impugnazione dell’atto presupposto e ricorso inammissibile
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