Cass., Sez. Lavoro, 9 febbraio 2026, n. 2849, dà piena continuità al proprio orientamento secondo il quale nel pubblico impiego privatizzato, l’immissione in ruolo del lavoratore costituisce una misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze dell’abuso dei contratti a termine solo se esiste un rapporto diretto e immediato di causa-effetto tra la successione dei contratti e l’assunzione a tempo indeterminato. Tale nesso causale si configura esclusivamente quando la stabilizzazione avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di tutela del personale precario vittima dell’abuso o attraverso percorsi selettivi espressamente riservati a detto personale. Non è, quindi, sufficiente, per escludere il diritto al risarcimento del danno, il richiamo a normative che prevedano mere “autorizzazioni” a bandire concorsi riservati a platee potenzialmente più ampie dei soli lavoratori precari interessati, senza un accertamento concreto del nesso diretto tra il pregresso precariato e la stabilizzazione ottenuta.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
assunzione, danno, precario, risarcimento
Ancora sull’abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego e sull’efficacia “sanante” della stabilizzazione
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