a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

dirigenza, rapporto di lavoro, retribuzione

Fondi della contrattazione decentrata, impieghi e giurisdizione del giudice ordinario

Il TAR del Veneto, con sentenza del 31 marzo 2025, affronta un tema di non poco rilievo. In in una controversia, relativa all’esatta determinazione dell’ammontare dei fondi da distribuire al personale sanitario (di qualifica dirigenziale) a titolo di trattamento accessorio, dopo aver escluso l’afferenza della medesima alla giurisdizione esclusiva di quel giudice propria solo di alcune specifiche categorie di personale pubblico, si afferma che la controversia “non è nemmeno riconducibile all’ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, dato che non sono stati impugnati provvedimenti dell’***** relativi a procedure concorsuali o qualificabili come atti di macro-organizzazione. A ben vedere, i ricorrenti contestano la correttezza di un atto di gestione del rapporto di lavoro della Dirigenza Sanitaria, assunto dall’****con i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, senza spendita di poteri pubblicistici, al cospetto del quale vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo. In sostanza, i ricorrenti si dolgono delle modalità con cui l’ente pubblico ha fissato l’importo della retribuzione accessoria spettante ai Dirigenti Sanitari in servizio nel 2023, lamentando quindi la lesione del diritto soggettivo (proprio e dell’intera categoria) alla corretta liquidazione della retribuzione”. Sicché conclude ancora il TAR del Veneto “i ricorrenti non hanno impugnato un atto regolamentare dell’*** con cui sono stati ridotti i fondi contrattuali, bensì hanno contestato le modalità di calcolo del residuo dei fondi stessi, e quindi la quantificazione della retribuzione accessoria spettante alla Dirigenza Sanitaria in servizio, allo scopo di ottenere un’implementazione di quella posta stipendiale. La controversia, quindi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto mira a tutelare la lesione del diritto soggettivo alla corretta retribuzione, rispetto alla quale la pretesa illegittimità del riproporzionamento dei residui dei fondi attuata dal datore di lavoro costituisce semmai una questione conoscibile dal giudice ordinario in via incidentale”.

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