a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

assunzione, graduatoria, rapporto di lavoro, sanità, scuola

Errata assunzione e nullità del contratto

L’interesse per la sentenza del Tribunale di Firenze del 10 aprile 2025 non si è esaurisce, peraltro, nella precedente news sul patto di prova. Invero, dati per conosciuti i fatti di causa (sintetizzabili nell’incertezza sul profilo di effettivo inquadramento del candidato sulla base di graduatoria di altro ente), il Giudice del Lavoro ha concluso che non solo il patto di prova era stato rispettato ma che, in ogni caso, la relativa assunzione fosse addirittura da ritenersi affetta da nullità, atteso che “è documentale e, comunque, incontroverso, che il C.C.N.L. Funzioni Centrali 2019/2021 preveda che il titolo di accesso per i nuovi assunti debba essere, per l’Area degli Assistenti, il diploma di scuola secondaria superiore, e che la ricorrente non sia, invece, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado…Appare, pertanto, di una certa evidenza come la resistente, che, come sopra spiegato, aveva necessità di assumere n. 1 unità di personale amministrativo fascia B1 a tempo pieno e indeterminato, abbia certamente errato nell’utilizzare a tal fine la suddetta graduatoria, pacificamente relativa al profilo professionale di Coadiutore Amministrativo Senior – Categoria BS ex C.C.N.L. Sanità”. Ne consegue che dal “mancato possesso da parte della lavoratrice del titolo di studio necessario ad accedere al livello per il quale è stata assunta, discende inevitabilmente la nullità del contratto individuale di lavoro subordinato inter partes (v. in argomento, ex aliis, Cons. Stato n. 3263/2018), che, pertanto, è da giudicarsi inidoneo ab origine a produrre effetti giuridici, salvo il disposto dell’art. 2126 c.c., con conseguente infondatezza, anche per tale motivo, delle domande svolte in questa sede dalla ricorrente…infatti, “Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell’assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall’art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l’irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio “quod nullum est nullum producit effectum”” (Cass. n. 32263/2021)”

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