Il T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, con la sentenza N. 00313/2026 del 24 aprile 2026 rileva che l’Amministrazione può legittimamente annullare in autotutela una procedura comparativa per la progressione tra le aree, persino a graduatoria approvata ma prima della formale stipulazione del contratto individuale, laddove rilevi che i costi della riqualificazione siano in contrasto con le esigenze di stabilità finanziaria dell’ente e con il piano dei fabbisogni ancorché sopravvenuto trattandosi di un atto di organizzazione espressivo di alta discrezionalità amministrativa, sindacabili solo sotto i profili del travisamento del fatto e del manifesto eccesso di potere (Consiglio di Stato, Sez. V, 3.9.2018, n. 514).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
graduatoria
Potere di annullamento e procedure di progressione verticale ln deroga: che succede se non ci sono i soldi?
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