Il TAR Toscana, Sez. I, 29 luglio 2026, n. 1678 affronta un tema di notevole interesse nelle procedure concorsuale e sul quale non constano precedenti specifici.
Si afferma, infatti, che l’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 487/1994 (come sostituito dal D.P.R. n. 82/2023), quale norma speciale successiva applicabile alle procedure concorsuali, prevale, secondo il canone lex specialis posterior derogat priori generali, sulla regola generale di cui all’art. 28, comma 8, D.P.R. n. 313/2002, la quale esonera il dichiarante, nelle ordinarie dichiarazioni sostitutive, dall’indicare i provvedimenti di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. non superiori a due anni. Ne consegue che il candidato a una selezione pubblica è tenuto a dichiarare anche la sentenza di patteggiamento non annotata nel certificato del casellario, a prescindere dalla sua equiparabilità, ex art. 445, comma 1-bis, c.p.p. (come modificato dalla l. n. 150/2022), alla sentenza di condanna ai fini extrapenali. In conclusione l’omissione di tale dichiarazione, impedendo all’Amministrazione la valutazione discrezionale sull’opportunità dell’ammissione riservata dalla lex specialis, integra dichiarazione non veritiera che giustifica la decadenza dai benefici conseguiti ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000, restando irrilevante l’invocata estinzione del reato per decorso del tempo, la quale non opera automaticamente ma richiede una pronuncia costitutiva del giudice dell’esecuzione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Dopo la riforma Cartabia la sentenza penale di patteggiamento va comunque dichiarata nei concorsi pubblici?
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