Il TAR Calabria, Reggio Calabria, 11 agosto 2026, n. 576 richiama ancora una volta a prestare particolare attenzione all ‘impugnazione dei soli bandi di indizione di procedure concorsuali (per titoli ed esami, ovvero per progressione verticale ex art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001), senza successiva estensione del gravame, tramite motivi aggiunti, ai provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive e di nomina dei vincitori medio tempore intervenuti. Ne consegue, infatti, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ciò in quanto l’approvazione della graduatoria definitiva costituisce il risultato di valutazioni ulteriori e più ampie rispetto a quelle recepite nella lex specialis, sicché le eventuali illegittimità del bando si riflettono sull’atto conclusivo solo a titolo di invalidità derivata (e non caducante), gravando sul ricorrente l’onere di impugnare anche l’atto finale, a garanzia del contraddittorio nei confronti dei candidati vincitori, divenuti controinteressati.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
gara, graduatoria
Nei concorsi l’omessa impugnazione della graduatoria finale di merito determina sempre l’improcedibilità del giudizio
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