Il TAR Toscana, Sez. II, 5 settembre 2026, n. 1750 dà piena continuità all’orientamento consolidato del Giudice amministrativo secondo il quale il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione forense, espressione di discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, non può tradursi nella sovrapposizione di un proprio giudizio di merito a quello della commissione, in assenza dell’allegazione di specifici indici di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
La censura di disparità di trattamento rispetto ad altro elaborato, valutato con esito positivo dalla medesima sottocommissione, presuppone la dimostrazione dell’effettiva sovrapponibilità dei contenuti dei due scritti, insussistente laddove l’elaborato posto a confronto risulti più approfondito su specifici profili giuridici (nella specie, l’articolazione tra i commi 2 e 4 dell’art. 52 c.p. e il coordinamento con l’art. 55, comma 2, c.p.).
In presenza della predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione centrale, il voto numerico costituisce espressione sintetica ma esaustiva del giudizio tecnico, assolvendo adeguatamente l’onere motivazionale.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Esame d’avvocato, insindacabilità dei giudizi e disparità di trattamento
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