E’ davvero rilevante la pronuncia di Cass. Sez. Lav., 7 aprile 2026, n. 8583. Si afferma, infatti, che la mancanza di forma scritta dei contratti di lavoro a termine nel pubblico impiego non impedisce l’accertamento dell’abusività della loro reiterazione né l’applicazione delle tutele risarcitorie; l’inosservanza della regola interna sulla pattuizione per iscritto si riverbera nell’elusione delle norme antiabusive di cui alla direttiva 1999/70/CE, così realizzando un’illegittima reiterazione contrattuale. Lo ius superveniens concernente i criteri legali di liquidazione del danno da abusiva reiterazione (art. 12 d.l. n. 131/2024, che ha modificato l’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, innalzando la forbice a 4-24 mensilità) si applica, in mancanza di norme transitorie contrarie, anche ai giudizi in corso, ivi compresi i giudizi di rinvio; la nuova norma continua ad applicarsi a tutte le amministrazioni rientranti nella nozione di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, senza esclusioni soggettive od oggettive rispetto all’assetto previgente.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Danno comunitario e ius superveniens: la nuova disciplina (art. 12 d.l. n. 131/2024) si applica anche alle cause in corso
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