Una pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav., 3 aprile 2026, n. 8368) ribadisce che nel pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza ed eventualmente a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
Nel caso del personale del Comparto della Sanità, in applicazione dell’art. 28, comma 6, CCNL comparto sanità 7 aprile 1999 (vigente ratione temporis), il confronto ai fini della quantificazione va operato tra i trattamenti economici iniziali delle rispettive posizioni, con la conseguenza che il riconoscimento giudiziale del diritto al livello economico DS non consente alla lavoratrice — inquadrata in categoria D, posizione economica 6 — di parametrare le differenze retributive al livello DS6, atteso che la progressione orizzontale all’interno della categoria superiore costituisce istituto autonomo, subordinato al ricorrere delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e non automaticamente trascinato dall’accertamento delle mansioni superiori.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva, retribuzione, sanità
Mansioni superiori e livelli retributivi, come si calcolano?
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